Le Leggi che regolamentano V.D.S.
-
Legge 25 marzo 1985, n.106 - Disciplina
del volo da diporto o sportivo. È la Legge "pilastro"del
settore.
-
Decreto Legislativo 15 marzo
2006 N. 151 Modifica della Legge 106.
-
D.P.R. 5 agosto 1988, n 404
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n.106,concernente
la disciplina del volo da diporto o sportivo.
-
Regolamento per la
certificazione delle scuole che svolgono attività di volo da
diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
-
Attività preparatoria
per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo e di
istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo
provvisti di motore.
-
Decreto 19 novembre 1991
Modificazione ed integrazione all'allegato annesso alla legge 25
marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o
sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per
il volo da diporto o sportivo.
-
D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207
Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988,
n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106,
concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
-
Standardizzazione delle
procedure di esame per il conseguimento dell'attestato di
pilota vds (per quanto riguarda il paramotore però è in corso di
approvazione il nostro Regolamento Didattico, vedi sezione
Scuole, un po' diverso, semplificato, rispetto a quello
degli altri ULM)
-
Regolamentazione aviosuperfici Liberalizzazione
dell'uso delle aree di atterraggio
-
Riprese aeree
Liberalizzazione dell'uso di riprese fotografiche in volo
Sintesi dell'attuale regolamentazione sul volo
VDS
-
Obbligo del casco. Durante
il volo su tutti gli ultraleggeri è obbligatorio indossare il
casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.
-
Biposto. È consentito
l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota
privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come
responsabili ai comandi e superamento di apposito esame.
-
Uso delle aree per decollo ed
atterraggio. Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area
idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per
operazioni in prossimità o su aeroporti civili , occorre
apposita autorizzazione.
-
Limiti alle operazioni di volo.
Si può volare su tutto il territorio dello Stato, comprese le
zone di confine (il limite di volo a 4 km dal confine, è
stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97-
art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del
7 maggio 1998).
-
Identificazione degli
apparecchi. Per poter volare i velivoli devono essere muniti
di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato
dall'AeCI. Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte
inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di
cm 30x15, in colore contrastante. Tutti i documenti di
identificazione devono essere tenuti a bordo.
Modifiche sostanziali, nonchè passaggi di proprietà o
demolizioni devono essere comunicati all'AeCI.
-
Norme di circolazione. Si
può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno
500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza
massima 1000 piedi (300 metri circa) ; distanza da aeroporti non
ubicati entro ATZ : 5 Km. Per altezza massima si considera
quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 3 Km.
-
Attestato di idoneità. Per
poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a
seguito di corso presso una scuola certificata, esame, e visite
mediche specifiche. N.B. Al momento non esistono ancora
scuole di paramotore (vedi sezione
Scuole)
-
Assicurazione. I velivoli
devono essere coperti da assicurazione R.C.; massimali non
inferiori a 500.000 Euro per sinistro, 500.000 Euro per persona,
500.000 Euro per animali o cosa.
|